30 Settembre 2026

Nuova gestione bollo virtuale

Gentili Clienti,

con la presente desideriamo informarvi di un importante aggiornamento riguardante la gestione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, introdotto all’interno del nostro programma di fatturazione al fine di adeguarne le funzionalità alle disposizioni fiscali e ai relativi chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria.

1. Nuova gestione dell’imposta di bollo virtuale

Il programma è stato aggiornato per consentire una gestione più completa dell’imposta di bollo assolta in modalità virtuale sulle fatture elettroniche.

In particolare, la procedura consente ora di gestire correttamente:

  • l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo nella stampa della fattura di cortesia, attraverso la relativa dicitura;
  • la corretta permanenza dei dati e dei tag relativi all’imposta di bollo all’interno del file XML della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio;
  • la visualizzazione, all’interno delle funzionalità di consultazione, del dettaglio relativo all’imposta di bollo applicata;
  • la visualizzazione dell’importo dell’imposta di bollo da versare, con possibilità di monitorare più agevolmente gli importi derivanti dalle fatture emesse.

L’aggiornamento è finalizzato a rendere più semplice e puntuale la gestione degli adempimenti connessi all’imposta di bollo, riducendo il rischio di errori nella contabilizzazione e nella successiva determinazione degli importi dovuti.

2. Riaddebito dell’imposta di bollo al cliente

Un aspetto particolarmente importante riguarda il riaddebito dell’imposta di bollo al cliente.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022, ha chiarito che, qualora l’imposta di bollo sia dovuta sulla fattura emessa, il relativo importo riaddebitato al cliente non può essere qualificato come una semplice anticipazione effettuata in nome e per conto del cliente, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/1972.

L’art. 15 del D.P.R. 633/1972 disciplina, infatti, le somme che non concorrono alla formazione della base imponibile IVA, tra cui le anticipazioni effettuate in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.

Nel caso dell’imposta di bollo, tuttavia, l’obbligazione tributaria grava sul soggetto che emette la fattura. Pertanto, l’eventuale importo di bollo successivamente addebitato al cliente non costituisce un’anticipazione effettuata per suo conto, ma rappresenta un importo che deve essere considerato nell’ambito dei compensi o ricavi del soggetto che ha emesso la fattura.

Di conseguenza, il bollo riaddebitato al cliente non deve essere più gestito come una somma esclusa ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/1972.

3. Implicazioni per le fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali

La corretta gestione assume particolare rilevanza nel caso di fatture emesse nei confronti di esportatori abituali, che effettuano acquisti senza applicazione dell’IVA nei limiti del plafond disponibile, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. 633/1972.

In tale fattispecie, qualora l’imposta di bollo venga riaddebitata al cliente, il relativo importo non deve essere trattato come una mera anticipazione esclusa ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/1972.

Il bollo riaddebitato assume infatti natura di componente del compenso o del corrispettivo e deve essere conseguentemente considerato nella determinazione del valore complessivo dell’operazione ai fini della corretta gestione del plafond dell’esportatore abituale.

Pertanto, nella predisposizione delle fatture nei confronti degli esportatori abituali, sarà necessario prestare particolare attenzione alla corretta imputazione dell’importo relativo all’imposta di bollo, evitando che lo stesso venga gestito contabilmente come una semplice anticipazione ex art. 15.

La disciplina relativa agli acquisti effettuati senza applicazione dell’IVA da parte degli esportatori abituali trova il proprio principale riferimento nell’art. 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. 633/1972, nonché nell’art. 1 del D.L. 746/1983, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/1984, e successive modifiche.

4. Cosa cambia operativamente

A seguito dell’aggiornamento, per le fatture interessate sarà quindi necessario verificare che:

  1. l’imposta di bollo venga correttamente indicata nella fattura elettronica;
  2. il relativo dato rimanga correttamente presente nel file XML trasmesso al Sistema di Interscambio;
  3. nella stampa della fattura di cortesia venga riportata la relativa dicitura di assolvimento dell’imposta di bollo;
  4. l’eventuale bollo riaddebitato al cliente non venga contabilizzato come anticipazione esclusa ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/1972;
  5. nel caso di clienti esportatori abituali, l’importo del bollo riaddebitato venga correttamente considerato nell’ambito della gestione del plafond.

5. Aggiornamento del programma di fatturazione

Per poter utilizzare correttamente le nuove funzionalità e adeguare la procedura di fatturazione alla disciplina sopra descritta, sarà necessario procedere con l’aggiornamento del programma di fatturazione.

L’aggiornamento dovrà essere richiesto al nostro Ufficio STAC e verrà effettuato direttamente dal personale addetto all’Assistenza.

Vi invitiamo pertanto, qualora interessati dalla nuova gestione, a contattare l’Ufficio STAC per concordare le modalità e le tempistiche dell’intervento.

 

Riferimenti normativi

Per maggiore completezza, si riportano di seguito i principali riferimenti normativi e di prassi richiamati nella presente comunicazione:

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – art. 8, comma 1, lett. c) – operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali;
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – art. 15 – somme escluse dalla base imponibile IVA, comprese le anticipazioni effettuate in nome e per conto della controparte;
  • D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, art. 1, convertito dalla Legge 27 febbraio 1984, n. 17 – disciplina degli acquisti effettuati dagli esportatori abituali mediante utilizzo del plafond;
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – disciplina dell’imposta di bollo;
  • Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 428 del 12 agosto 2022 – chiarimenti in merito alla natura del riaddebito dell’imposta di bollo al cliente e alla relativa qualificazione ai fini fiscali.

Vi invitiamo a prestare particolare attenzione alle nuove modalità di gestione, soprattutto nel caso di fatture emesse nei confronti di esportatori abituali, al fine di garantire la corretta applicazione della disciplina fiscale e la corretta gestione del relativo plafond. Per eventuali chiarimenti o necessità di assistenza nell’utilizzo della procedura, è possibile rivolgersi al nostro Ufficio STAC.